Con sentenza n. 20677 del 2 febbraio-24 maggio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in merito al delitto di turbata libertà di scelta del contraente.
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all’art. 353-bis c.p., la condotta perturbatrice dev'essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione, prevedendo, cioè, un segmento valutativo concorrenziale. Ne consegue che non configura il reato la condotta perturbatrice che, senza condizionare la procedura selettiva del contraente, sia espressione di una diffusa "mala gestio" dell'amministrazione, come nel caso in cui la stessa decisione di procedere all'affidamento diretto sia il risultato di condotte elusive della gara eventualmente necessaria (Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 17876). Invero, considerare «atto equipollente» al...
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