Con sentenza n. 45 del 21 marzo 2024, la Corte Costituzionale è
intervenuta sul termine entro il quale procedere alla riparazione del danno nel
giudizio dinanzi al giudice di pace.
In attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera h), L. 24 novembre 1999,
n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del
giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice
di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale), l’art. 35,
D.L.vo n. 274 del 2000, inserito nel Capo V dedicato alle «[d]efinizioni alternative
del procedimento», ha introdotto, nel giudizio penale innanzi al giudice di
pace, la causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie o
risarcitorie.
Tale disposizione stabilisce al comma 1 che il giudice di pace, «sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato»; il comma 2 precisa che il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato «solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». Il giudice può però disporre, ai sensi del comma 3, «la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l’imputato chiede nell’udienza di comparizione di poter provvedere» ai predetti adempimenti, dovendo però dimostrare «di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni» e, nel caso in cui venga concessa tale sospensione, secondo il disposto del comma 4, deve fissare una nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione (durante il quale l’effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie è soggetto al controllo di personale incaricato dal medesimo giudice). Infine, se le attività risarcitorie o riparatorie hanno avuto esecuzione, è previsto, al comma 5, che «il giudice, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo»; in caso contrario, ai sensi del comma 6, deve disporre la prosecuzione del procedimento. La causa estintiva introdotta dal legislatore del 2000 ha costituito uno strumento di profonda innovazione del sistema penale, in quanto alle condotte di tipo riparatorio, fino a quel momento, era stato attribuito rilievo ai soli fini dell’attenuazione della pena per avere – «prima del giudizio» – riparato interamente il danno mediante il suo risarcimento (art. 62, numero 6, c.p.) o come presupposto per ottenere alcuni benefici, anche relativi alla pena, quali la sospensione condizionale (art. 165 c.p.) e la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), ma non anche al fine del proscioglimento dell’imputato. Successivamente, una speciale causa di estinzione del reato per aver riparato interamente il danno – «prima del giudizio» – è stata prevista dall’art. 341-bis c.p., come introdotto dall’art. 1, comma 8, L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale. In seguito, l’art. 168-bis c.p., introdotto dall’art. 3, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), nel prevedere la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, l’ha condizionata alla prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, al risarcimento del danno dallo stesso cagionato. In epoca più recente è stato inserito nella parte generale del codice penale il nuovo istituto disciplinato dall’art. 162-ter c.p. (rubricato «Estinzione del reato per condotte riparatorie»), introdotto dall’art. 1, comma 1, L. n. 103 del 2017, modellato proprio sulla fattispecie di cui all’art. 35, D.Lvo n. 274 del 2000. Non di meno l’istituto previsto nel processo innanzi al giudice di pace ha conservato la sua peculiarità in ragione della finalità di favorire la deflazione del carico giudiziario, coniugata all’esigenza di verifica che la condotta riparatoria sia anche idonea a soddisfare le «esigenze di riprovazione del reato» e «quelle di prevenzione». Il fatto che l’imputato ponga in essere le condotte previste dall’art. 35 cit., consistenti nella riparazione del danno mediante restituzione o risarcimento e nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è di per sé sufficiente, in quanto è necessario, per la sentenza di proscioglimento, che il giudice ne valuti anche l’idoneità a «soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione» (Cass. pen., sez. un., 23 aprile-31 luglio 2015, n. 33864). Il potere di sindacare la congruità e idoneità della condotta riparatoria rispetto al fatto valutato nella sua globalità e alla personalità dell’imputato è pertanto attribuito al giudice di pace, al quale spetta di valutare se gli adempimenti risarcitori e riparatori soddisfino le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato. La scelta del legislatore, compiuta per mezzo del D.L.vo n. 274 del 2000 è stata, dunque, quella di strutturare la causa estintiva nel senso di attribuire al giudice di pace un potere valutativo che – in linea con la ratio dell’istituto ispirato, nel suo complesso, all’obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravità – non si limita alla verifica del risarcimento in termini civilistici, ma si estende alla valutazione della congruità della condotta riparatoria in rapporto anche all’interesse pubblico al perseguimento degli obiettivi di prevenzione generale e speciale del sistema penale. Evidente è anche la finalità di alleggerimento del carico giudiziario, posto che la causa estintiva si applica a tutti i reati di competenza del giudice di pace, di cui all’art. 4, D.L.vo n. 274 del 2000, tra i quali sono ricompresi oltre i delitti procedibili a querela, anche quelli azionabili di ufficio e i reati contravvenzionali. Questa generale causa di estinzione del reato può, però, operare, solo se l’adempimento delle condotte riparatorie e risarcitorie avvenga «prima dell’udienza di comparizione» innanzi al giudice di pace, di cui all’art. 29, D.L.vo n. 274 del 2000; udienza deputata alla verifica della ritualità della citazione a giudizio e della convocazione delle parti e, soprattutto, a promuovere la conciliazione tra le parti stesse. All’udienza di comparizione l’imputato può anche presentare domanda di oblazione «[p]rima della dichiarazione di apertura del dibattimento», come prescrive il comma 6 del citato art. 29, in piena simmetria con l’analoga previsione, nel giudizio ordinario, degli artt. 162 e 162-bis c.p., quanto alle contravvenzioni punite rispettivamente con l’ammenda o con pene alternative (in entrambe le ipotesi la domanda di ammissione all’oblazione deve esser fatta «prima dell’apertura del dibattimento»). In questa stessa fase – all’udienza di comparizione, ma prima dell’apertura del dibattimento – il giudice di pace accerta la avvenuta «riparazione del danno», ove l’imputato dimostri di averla già fatta in precedenza, e ne valuta l’adeguatezza e l’idoneità secondo i parametri suddetti. Terminata questa fase, il giudice dichiara aperto il dibattimento, ammette le prove richieste e procede oltre. Invece nel giudizio ordinario, non solo gli artt. 162 e 162-bis c.p., quanto all’oblazione ordinaria e speciale, ma anche il successivo art. 162-ter, quanto alle condotte riparatorie, prevedono come termine ultimo per perfezionare queste fattispecie di estinzione del reato la dichiarazione di apertura del dibattimento. In particolare, l’art. 162-ter, disposizione analoga a quella censurata, stabilisce, al primo comma, che «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato», precisando altresì che l’estinzione del reato ha luogo anche in presenza di offerta reale ai sensi dell’art. 1208 e seguenti del codice civile, «formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo». Peraltro, il disallineamento quanto al dies ad quem per perfezionare le condotte riparatorie tra l’art. 35, D.L.vo n. 274 del 2000 (innanzi al giudice di pace) e l’art. 162-ter c.p. (innanzi al giudice ordinario) si ricompone parzialmente quanto alla concessione di una sorta di termine di grazia. L’art. 35, comma 3, D.L.vo n. 274 del 2000 prevede che, in via eccezionale, ove l’imputato dimostri di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione del danno, il giudice di pace possa sospendere il processo per un periodo non superiore a tre mesi per consentirgli di provvedere. Analogamente, l’art. 162-ter, comma 2, c.p. stabilisce che se l’imputato «dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, […] può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento» e «in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni».
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
CORSO VIDEO REGISTRATO
VIDEOREGISTRAZIONE L’IMPATTO DELLE RIFORME NORDIO SUI REATI E SUL PROCESSO PENALE
Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese