Con ordinanza
n. 27691 del 2 ottobre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha ribadito il principio, già sancito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., ex aliis, Cass. civ. n. 12460 del 2018 e Cass. civ. n. 11536 del 2017,
entrambe ribadite dalla più recente Cass. civ. n. 4733 del 2021) il
beneficiario dell'amministrazione di sostegno non acquista lo status di
incapace e, dunque, non possono essergli applicate tout court le norme
limitative previste per l'interdetto (si pensi, specificamente, al divieto di
contrarre matrimonio sancito dall’art. 85, comma 1, c.c.) o l'inabilitato.
Di guisa che
«tutto ciò che il giudice tutelare, nell'atto di nomina o in successivo
provvedimento, non affida all'amministratore di sostegno, in vista della cura
complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità
di quest'ultimo» (cfr. Corte Cost., sent. 10 maggio 2019, n. 114).
Ciò deriva non solo dalle finalità della legge – di...
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