Con sentenza n. 14402 del 23 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che la discriminazione indiretta, a norma del D.L.vo n. 216/2003 e della Direttiva 2000/78/CE, si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri di fatto sfavoriscono un determinato gruppo di persone. Ciò che viene in rilievo è, pertanto, l’effetto discriminatorio e non la condotta, come invece avviene per la discriminazione diretta e, quindi, esula ogni problematica sul requisito della colpevolezza quale elemento costitutivo della responsabilità da comportamento discriminatorio. Sotto questo profilo, avendo riguardo ai precedenti della Suprema Corte (Cass. civ. n. 9095/2023; conf. Cass. civ. n. 35747/2023; dai quali può rilevarsi, peraltro, la presenza di elementi di prova circa la conoscenza della situazione di disabilità del dipendente da parte del datore di lavoro), senza dubbio non è decisivo...
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