Con sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha affermato che l’istituto del comporto va ricondotto a quel “punto
di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di
assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore
di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che
tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale” astrattamente
predeterminato nell'art. 2110, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. lav., 16
settembre 2022, n. 27334) e rientra nella più ampia categoria dei c.d.
“accomodamenti ragionevoli”, gravanti il datore di lavoro dell'obbligo di
previa verifica della possibilità di adattamenti organizzativi, appunto
ragionevoli, nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso,
secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE
(Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2021, n. 6497).
È noto che, in tema di...
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