Con ordinanza n. 12152 del 6 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto
assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi,
in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé,
inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (ab imo, Cass. civ.
n. 2244 del 1976, con un postulato mai smentito dalla giurisprudenza
successiva; tra molte: Cass. civ. n. 1361 del 1981; Cass. civ. n. 2585 del
1987; Cass. civ. n. 381 del 1988; Cass. civ. n. 5833 del 1994; Cass. civ. n.
15621 del 2001; più di recente, v. Cass. civ. n. 6047 del 2018, la quale
osserva che il lavoratore assente per malattia “non per questo deve astenersi
da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di
intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona”).
L’assunto trova fondamento nella nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi