Con ordinanza n. 10640 del 19 aprile 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui il licenziamento per cosiddetto “scarso rendimento”,
costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie
della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c..
Si osserva infatti che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o un servizio (lavoro autonomo). Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare...
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