Con ordinanza n. 17266 del 24 giugno 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito con esauriente chiarezza ricostruttiva (Cass. civ. 9 gennaio 2024, n. 741), che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, comma 2, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. civ. n. 17087 del 2011). Sicché, il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall’art. 3, L. n. 604 del 1966; quest’ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Esso deve...
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