Con ordinanza n. 2897 del 31 gennaio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che nell’attuale assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale (informato, diversamente da quello risultante dal codice del 1930, ai principi dell’autonomia e della separazione), mentre, nell’ipotesi in cui l’azione civile per le restituzioni o il risarcimento venga esercitata nella sua sede propria in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, non trova più applicazione, salvo ipotesi eccezionali, la regola della c.d. pregiudizialità penale, nella diversa ipotesi in cui la domanda risarcitoria venga proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale continuano ad essere informati al principio dell’ “accessorietà” dell’azione civile rispetto a quella penale. Questo principio – che rinviene il suo fondamento «nelle esigenze, di interesse...
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