Il pegno, essendo un diritto reale di garanzia: da un lato, consente al creditore di soddisfarsi in via preferenziale (salvo i creditori eventualmente muniti di un privilegio speciale, eccezionalmente rispetto ad esso prevalente) sul bene che ne costituisce l’oggetto (art. 2787, comma 1, c.c.); e, dall’altro, è sempre opponibile anche agli eventuali terzi acquirenti. Sua caratteristica fondamentale è l’accessorietà al credito garantito: il pegno si estingue nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il rapporto obbligatorio viene meno. Il pegno si costituisce mediante un contratto, stipulato fra il creditore ed il debitore o il terzo datore del bene, che deve presentare forma scritta, data certa ed un contenuto idoneo ad indicare con sufficiente certezza sia il credito garantito che il bene costituito in pegno (art. 2787, comma 3, c.c.). Il contratto costitutivo del pegno è un contratto “reale”, cioè che si perfeziona con la consegna della cosa (o...
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