Con sentenza n. 3020 del 2 aprile 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha trattato il tema della rinuncia al titolo edilizio e del conseguente obbligo restitutorio degli oneri concessori, nel caso in cui la rinuncia provenga da uno solo dei contitolari del titolo edilizio.
Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) non disciplina la fattispecie della sopravvenuta rinuncia agli effetti di un titolo abilitativo da parte del singolo titolare pro quota di un bene in comunione che sia anche contitolare del permesso edilizio, ma prevede solo il necessario contributo per il rilascio del permesso ex art. 16, d.P.R. 380/01. Dunque, trovano applicazione i principi generali che presiedono agli atti di disposizione dei beni in comunione ordinaria. In primo luogo, ai sensi dell’art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre della quota del suo diritto (cedendola o rinunciando ad essa). In secondo luogo, per gli atti di disposizione che, invece, hanno ad oggetto l’intero bene in...