Con sentenza n. 19636 del 1° febbraio-17 maggio 2024, la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in merito al potere del giudice di disporre d’ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
Costituisce principio di diritto consolidato da oltre un trentennio quello secondo il quale il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove" (Cass. pen., sez. un., 6 novembre 1992, n. 11227, che ha evidenziato che le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 c.p.p., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice).
Si tratta di principio ribadito da Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41281, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
CORSO VIDEO REGISTRATO
VIDEOREGISTRAZIONE L’IMPATTO DELLE RIFORME NORDIO SUI REATI E SUL PROCESSO PENALE
Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese