Con sentenza n. 11 del 7 maggio 2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato ha affermato che nell’assetto anteriore all’entrata in vigore del
codice del processo amministrativo, annullabilità e nullità rappresentavano il
precipitato di tecniche normative marcatamente diverse.
L’atto nullo (nel solco della teoria generale del negozio giuridico)
veniva considerato giuridicamente rilevante (in quanto sussumibile in una
fattispecie normativa, in primis quella che contempla le diverse ipotesi di
nullità), ma improduttivo di effetti. Il regime dell’annullabilità, rispondendo
all’esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, consentiva, a
differenza della nullità, che il provvedimento illegittimo si consolidasse
rapidamente in caso di mancata impugnazione e comunque producesse i suoi
effetti fino all’eventuale caducazione.
Sennonché, il Codice del processo amministrativo ha dettato una disciplina dell’azione di nullità del tutto difforme...
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