Con sentenza n. 3586 del 22 aprile 2024, la terza sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi
costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4,
comma 1, L. n. 110 del 1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di
detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in
presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali,
che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “dalla...
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