Con sentenza n. 2101 del 4 marzo 2024, la settima sezione
del Consiglio di Stato ha chiarito il funzionamento e i limiti dell’art. 6,
comma 1 lett. b), L. 241/90 sul procedimento amministrativo (per cui «(…) il
responsabile del procedimento [può chiedere] la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete… e ordinare esibizioni documentali (…)»).
È evidente che il “potere di soccorso” costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme. Un primo elemento di differenza sostanziale rispetto al “potere di soccorso” disciplinato dall’art. 46, comma 1,...
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LIBRO
Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa
Antonio Cassatella, Roberto Chieppa, Alfredo Moliterni