Con ordinanza n. 17195 del 21 giugno 2024, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che il principio dell’obbligatorietà
della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti
processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti,
sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il
giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di
procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché
trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso
giudice che dei difensori (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093; Cass.
civ., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2331).
A conferma che la produzione del documento in lingua straniera integra già, di per sé solo, una produzione istruttoria, con la quale la parte può assolvere all'onere di comprovare le proprie allegazioni, a prescindere dalla successiva ed eventuale traduzione...
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