Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con ordinanza n. 17195 del 21 giugno 2024, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che il principio dell’obbligatorietà
della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti
processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti,
sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il
giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di
procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché
trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso
giudice che dei difensori (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093; Cass.
civ., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2331).
A conferma che la produzione del documento in lingua straniera integra già, di per sé solo, una produzione istruttoria, con la quale la parte può assolvere all'onere di comprovare le proprie allegazioni, a prescindere dalla successiva ed eventuale traduzione...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
I codici civile e di procedura civile annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari