Con sentenza n. 2515 del 15 marzo 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che il controllo giudiziario ed il giudizio amministrativo di impugnazione dell’interdittiva antimafia, fuori della connessione genetica che ne lega l’intrapresa ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.L.vo n. 159 del 2011 (secondo cui possono richiedere l’attivazione della procedura del controllo giudiziario “volontario” solo le “imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto”), sono autonomi e seguono sorti distinte (Ad. Plen. 7/23).
Il Supremo Consesso, nel giungere a tale approdo, ha del resto valorizzato proprio il disposto dell’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 osservando che: la regola della sospensione degli effetti derivanti dall’interdittiva antimafia “è strumentale al buon fine del controllo...
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