Con ordinanza n. 9758 dell'11 aprile 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema», quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso.
II giudice di merito, nell'accertare Io stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del...
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