Con ordinanza n. 18442 del 28 giugno 2023, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di risarcimento del
danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce
una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la
rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato
dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione
del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno.
Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si...
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