Con ordinanza n. 1607 del 16 gennaio 2024, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che il principio (essenziale nel
sistema della responsabilità civile) di integralità del risarcimento,
enucleabile dall’art. 1223 c.c. e applicabile in ambito extracontrattuale
mediante il rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c., impone di ristorare la parte
danneggiata da tutte le conseguenze pregiudizievoli ad essa derivanti
dall’illecito, indipendentemente dal fatto che tali conseguenze si siano
verificate immediatamente ovvero spiegheranno la loro forza lesiva, con
certezza (processuale), in futuro.
Nell’ambito del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato-lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti dall’illecito, la Suprema Corte ha affermato che, là dove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni...
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