Con sentenza n. 484 del 15 gennaio 2024, la settima sezione
del Consiglio di Stato ha affermato che l’esistenza del danno non può
presumersi come derivante direttamente dal ritardo nell’adozione del provvedimento,
ma è comunque necessario che il danneggiato provi tutti gli elementi
costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno, il nesso di causalità
tra ritardo ed evento, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Secondo giurisprudenza costante "nel rispetto del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, e la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare in proposito il c.d. principio acquisitivo, poiché il medesimo attiene allo svolgimento dell'istruttoria ma non anche all'allegazione dei fatti. ... e, quando il soggetto onerato della allegazione e prova dei fatti non vi abbia adempiuto, non può neppure darsi ingresso alla valutazione equitativa del...
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