Con ordinanza n. 33290 del 19 dicembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il trattamento sanitario obbligatorio – che integra un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente – può essere disposto anche senza il consenso informato dello stesso, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere e il paziente rifiuti gli interventi terapeutici proposti. La sottoposizione ad un trattamento limitativo della libertà personale quale il TSO, che si accompagna anche ad eventuali terapie farmacologiche o nei casi estremi a misure di contenzione personali imposte, per preservare la salute e la sicurezza prima di tutto del paziente in condizioni di fragilità psichica e di quanti vengano a contatto con lui, avviene all’esito di una complessa procedura che si articola in...
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