Con sentenza n.
26801 del 19 settembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
ricordato che il travisamento dell’identità può consistere tanto
nell'attribuzione di caratteri e qualità inesistenti o diversi da quelli reali,
quanto nell'omissione di elementi esistenti, siano essi migliorativi o
peggiorativi purché sostanziali e non accessori. Perciò, un’eventuale
alterazione può ritenersi illegittima, se incida sulla personalità,
indipendentemente dalla lesione di onore, reputazione, immagine, o altro
diritto personale. Non è rilevante, peraltro, l’identità intesa in senso
soggettivo, come opinione che il soggetto abbia del proprio “io”, bensì in
senso oggettivo, con riferimento alla personalità del soggetto normalmente
percepita, o percepibile, nella realtà sociale, generale o particolare.
L'art. 2 della Costituzione, del resto, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si...
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