Con sentenza n. 2631 del 19 marzo 2024, la quinta sezione del Consiglio
di Stato è intervenuta in tema di sindacabilità delle valutazioni altamente
tecniche e discrezionali connotate da un fisiologico margine di opinabilità.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, nel valutare il
pregio tecnico dell'offerta l'Amministrazione esercita la cd. discrezionalità
tecnica nell'esercizio della quale applica regole elastiche ed opinabili (cd.
concetti giuridici indeterminati), rilevando che il giudizio tecnico è
connotato da un fisiologico margine di opinabilità e che per superarlo è
necessario dimostrare la sua palese inattendibilità, non potendo il giudice
sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni (cfr., ex plurimis, Cons.
Stato, sez. III, 11 marzo 2021, n. 2094; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2020, n.
2337; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5749).
Quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma...
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