Con sentenza n. 4975 del 26 febbraio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato che, ai sensi dell’art. 1, D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496, l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.
La riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo fondamento nell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole. Anche la giurisprudenza costituzionale in materia di giochi è costante nell’affermare che rientra nella competenza esclusiva statale non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche...
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