Con ordinanza n. 7721 del 22 marzo 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha ricordato che in appello non è consentita la
formulazione di istanze istruttorie non proposte in prime cure, ivi inclusa la
produzione di documenti (Cass. civ. 26522/17 e 7055/17).
In particolare, la Suprema corte ha ribadito che “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al D. L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. civ., sez. III, 9 novembre...
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