Con sentenza n. 15119 del 28 marzo 2024 (dep. 12 aprile 2024),
la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sul potere
di integrazione ex art. 507 c.p.p per far fronte alla decadenza delle parti
dall’indicazione di testi di lista.
A dispetto di un remoto ed isolato precedente espresso dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2013, n. 28371),
le Sezioni Unite hanno accolto un'interpretazione ampia del potere officioso di
integrazione probatoria attribuito al giudice, attivabile anche nel caso in cui
il pubblico ministero abbia tardivamente depositato la lista ex art. 468 c.p.p.
Nella nota sentenza “Martin” (Cass. pen., sez. un., 6 novembre 1992, n. 11227), si è affermato che il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove, e che può essere esercitato...
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