Con sentenza n. 3263 del 10 aprile 2024, la terza sezione del Consiglio
di Stato ha affrontato la questione del provvedimento di interdizione antimafia
adottato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 6 novembre 2021, n. 152,
che ha introdotto l’art. 92, comma 2-bis, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, che
ha introdotto il contraddittorio procedimentale.
Prima dell’entrata in vigore di tale modifica normativa, la
giurisprudenza era consolidata (Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2020, n. 820;
Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2020, n. 1576; Cons. Stato, sez. III 6 maggio
2020, n. 2854), nel ritenere che la comunicazione di avvio del procedimento,
prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e del preavviso di rigetto, di
cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in
materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale
ha natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.L.vo n. 159
del 2011.
È noto che sulla...
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