Con ordinanza n. 18763 del 4 luglio 2023, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di intermediazione finanziaria, ha affermato che
l'inosservanza dell'ordine di successione stabilito dall'art. 23, D.L.vo 24
febbraio 1998, n. 58 tra la stipulazione del contratto quadro e la formulazione
degli ordini d'investimento non comporta necessariamente l'invalidità di questi
ultimi, risultando gli stessi avvinti al primo da un collegamento di tipo non
meramente cronologico, ma funzionale, sicché nulla impedisce che il contratto
quadro possa essere formalizzato per iscritto successivamente all'esecuzione
degli ordini di acquisto, i quali ben possono dirsi pur sempre esecutivi dello
stesso, quando non sia contestato che l'investimento sia in linea con il
programma negoziale contenuto nel contratto quadro, costituendone attuazione o
sviluppo (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2018, n. 3261).
Questa concezione funzionale del requisito della...
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