Con sentenza n. 16279 del 12 giugno 2024, la seconda tributaria della
Corte di Cassazione, intervenendo in materia di IVA, ha affermato che il
rifiuto di concedere ad un soggetto passivo il diritto a detrazione può essere
giustificato: o dalla constatazione che non è stata fornita la prova
dell’effettiva realizzazione dell’operazione invocata a fondamento del diritto
a detrazione perché fittizia, oppure dall’individuazione di una fattispecie
abusiva del diritto o, comunque, dal fatto che trae origine da una evasione.
Quanto al primo profilo, per poter stabilire l’esistenza, in linea di principio, del diritto a detrazione è necessario verificare se l’operazione a fondamento di tale diritto sia stata effettivamente realizzata e se i marchi di cui trattasi siano stati impiegati dal soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta. A tal proposito, per il diritto eurounitario l’onere della prova grava sul soggetto passivo, il quale è...
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