Con sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, D.L.vo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».
Per i contratti a tutele crescenti la legge delega prevede da un lato la possibilità di escludere la reintegrazione per i licenziamenti economici e dall’altro quella di limitare la reintegrazione ai licenziamenti nulli, discriminatori e a specifiche ipotesi di licenziamenti disciplinari ingiustificati; tale assetto risulta adeguato rispetto all’obiettivo del legislatore, nell’ottica di ricomprendere nella nuova disciplina tutta la possibile casistica di licenziamenti illegittimi, con una netta demarcazione tra le ipotesi di nullità, sempre meritevoli della più grave sanzione in forma specifica, e quelle di illegittimità sanzionate...
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