Con ordinanza n. 8559 del 29 marzo 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di esercizio dell'azione di
responsabilità ex art. 146 L. fall. da parte del curatore, per fatti di
"mala gestio" compiuti dall'amministratore, la natura contrattuale
della responsabilità nei confronti della società poi fallita richiede
l'accertamento dell'accettazione da parte dell'amministratore dell'atto di
nomina; tale accettazione non richiede specifiche formalità, potendo risultare
anche in modo tacito, dal compimento di atti positivi incompatibili con la
volontà di rifiutare l'incarico ed il relativo accertamento costituisce una
questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se non nei
ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez.
I, 9 maggio 2022, n. 14592; Cass. civ. n. 30542/21018; Cass. civ. n.
6928/2001).
Va, infatti, ricordato che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, si instaura...
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