Con sentenza n. 4138 dell’8 maggio 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, secondo le regole dettate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente in causa avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara, il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale (in genere e, dunque, anche se proposti in giudizio di impugnazione degli atti di procedura di gara) va risolto alla luce (della regola) dell’ordine delle questioni e, quindi, nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 76, comma 4, c.p.a., il quale rinvia all’art. 276, comma 2, c.p.c. Pertanto sono decise dapprima le questioni pregiudiziali (proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio) e, di seguito, il merito del giudizio. Il ricorso incidentale va, dunque, esaminato con priorità rispetto al ricorso principale qualora ponga una questione...
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Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa
Antonio Cassatella, Roberto Chieppa, Alfredo Moliterni