Con ordinanza interlocutoria n. 15030 del 29 maggio 2024, la sezione
lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che, al fine di individuare
l’ambito applicativo del divieto dei licenziamenti individuali il legislatore
dell’emergenza ha fatto testuale ed espresso riferimento al recesso «per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604».
Nel disciplinare l’ambito applicativo della L. 15 luglio 1966, n. 604, il suo art. 10 non menziona i dirigenti. Tale silenzio è unanimemente ritenuto significativo della volontà di escludere i dirigenti (ubi tacuit, noluit) e, dunque, di mantenerli in un regime di recesso ad nutum (art. 2118 c.c.). Proprio sulla base di questo regime legale la contrattazione collettiva ha progressivamente introdotto una forma di tutela “convenzionale”, in termini sia di necessaria “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, sia di obbligo per il datore di lavoro di corrispondere una...
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