Con ordinanza n. 21651 del 20 luglio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, fra i requisiti che ordinariamente richiede l’esercizio del diritto di cronaca perché funga da esimente dalla responsabilità per diffamazione, qualora si rispetti la triade della veridicità del fatto, della sua rilevanza sociale e della continenza nella sua descrizione (giurisprudenza consolidata: Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20285; Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12420; Cass. civ. 19 gennaio 2007, n. 1205; Cass. civ. 18 ottobre 1984, n. 5259), il limite della verità putativa, per quel che ora rileva, esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall’autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l’autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell’art. 1176, comma 2, c.c.,...
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