Con ordinanza n. 3799 del 12 febbraio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 64 del 1994, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia (Cass. civ., 4792/2020).
L'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 impone dunque al giudice, anche alla luce dell'art. 8 CEDU, «di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al...
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