Con sentenza n. 3843 del 26 aprile 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di guida di stato di ebbrezza, e in presenza di un determinato tasso alcolemico, l'automaticità della revoca della patente è conseguenza di una scelta legislativa escludente, a priori, qualsivoglia discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che ricade nelle condizioni stabilite dalla normativa di settore. Si proietta così la questione sul riparto di giurisdizione. La norma di riferimento è l’art. 186, comma 2 bis, secondo periodo, del Codice della Strada dispone che: “Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.
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