Con ordinanza n. 16150 dell’11 giugno 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31387). Da ciò deriva che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L.vo n. 165/2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 2020, n. 17226). Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contratto collettivo di comparto...
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