Con sentenza n. 16098 del 9 gennaio-17 aprile 2024, la quinta sezione
penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'art 223, secondo comma, n.
2 legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal
punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da
quello soggettivo, vanno tenute distinte: infatti, nell'ipotesi di causazione
dolosa del fallimento questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento
conseguente ad operazioni dolose esso è solo l'effetto di una condotta
volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto
fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il
rischio della stessa.
La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda - contestata e ravvisata nel caso di specie - è a dolo generico. La Suprema Corte ha più volte affermato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento...
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