Con sentenza n.
20066 del 13 luglio 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha
ricordato che è vero che i beni personalissimi, quali quelli derivanti da
successione, non sono soggetti al regime della comunione de residuo e quindi
devono essere attribuiti al solo titolare al momento dello scioglimento della
comunione, ai sensi dell’art. 195 c.c., secondo cui «nella divisione i coniugi
o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai
coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la
medesima per successione o donazione».
È vero altresì, tuttavia, che secondo lo stesso articolo, «in mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione». Per assicurare a ciascuna disposizione un ambito operativo sono necessarie allora alcune considerazioni. La legge impone di distinguere i proventi dell’attività separata di cui alla lett. c) dell'art. 177 c.c., oggetto...
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