Con ordinanza n. 7181 del 18 marzo 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione è intervenuta in tema di indennità di mensa da computare nel
calcolo del t.f.r..
L’art. 3, comma 3, D.L. n. 333 del 1992, convertito dalla L. n. 359 del
1992, prevede che “Salvo che gli accordi e i contratti collettivi, anche
aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è
retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed
erogato, e l’importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso,
percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall’azienda, non fanno
parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e
contrattuali del rapporto di lavoro”.
In realtà la Suprema Corte, pronunciandosi sulla normativa del 1992, ha statuito che “Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il...
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