La terza sezione del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 4143 dell'8 maggio 2024, è intervenuta in
materia di revoca della licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio,
regolata dall’art. 101, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e rientrante nel genus delle
autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del
Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La licenza in esame, al pari delle altre autorizzazioni disciplinate del predetto titolo, è soggetta al potere di revoca “quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”. Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza, in ordine alla permanenza dei requisiti di affidabilità cui è subordinata la licenza, è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale,...
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