Con ordinanza n. 17036 del 20 giugno 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ribadito il principio dell’obbligo del datore di lavoro di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, in base a circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell'obbligo di repéchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore (Cass. civ. 27 settembre 2018, n 23340); sicché, ai fini qui in esame, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado di espletare le mansioni di chi sia stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in un livello inferiore, in base a circostanze...
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