Con ordinanza n. 10757 del 22 aprile 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di offerta pubblica di acquisto
di prodotti finanziari.
L’art. 1, comma 1, lett. t) TUF qualifica come offerta pubblica di acquisto di prodotti finanziari “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati. La disposizione è stata introdotta con D.L.vo 28 marzo 2007, n. 51 attuativo della Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; la nuova formulazione ha sostituito la precedente previsione che contemplava la nozione di “sollecitazione all'investimento” che, ai...
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