Con ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di rapporto di locazione, ha affermato che costituisce “buona entrata” l’esborso preteso dal locatore – eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 10 gennaio 2023, n. 368), oltre che dello stesso conduttore – per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. Esso, dunque, trova la sua unica ragion d’essere nella realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, correlato al solo fatto della concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell’àmbito di applicazione dell’art. 79, L. 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma.
Perché la nullità...
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