La Seconda
Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7
dicembre 2023, pronunciata nella Causa C-518/22, ha dichiarato che l’articolo
2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 26 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 19 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
approvata a nome dell’Unione europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio,
del 26 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a
che l’assunzione di una persona che fornisce assistenza personale sia soggetta
a un requisito di età, in applicazione di una normativa nazionale la quale
prevede che siano presi in considerazione i desideri individuali delle persone
che, a causa della loro disabilità, hanno diritto a prestazioni di servizi di
assistenza personale, qualora tale misura sia necessaria alla tutela dei
diritti e delle libertà altrui.
In primo luogo,
nel caso di specie, la differenza di trattamento fondata sull’età di cui
trattasi nel procedimento principale risulta da una misura prevista dalla
normativa nazionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva
2000/78. Tale differenza deriva da una misura necessaria alla tutela dei diritti
e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva
2000/78.
Un siffatto
diritto implica necessariamente la possibilità di pianificare il servizio di
assistenza personale che sarà loro fornito, il che include la definizione dei
criteri di selezione della persona incaricata di fornire tale servizio e la
partecipazione attiva al processo di assunzione di tale persona.
Pertanto, in
una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la
presa in considerazione della preferenza per una determinata fascia di età
espressa dalla persona disabile beneficiaria di servizi di assistenza personale
può promuovere il rispetto del diritto all’autodeterminazione di tale persona
al momento della prestazione di tali servizi di assistenza personale, in quanto
appare ragionevole aspettarsi che una persona appartenente alla stessa fascia
di età della persona disabile si integri più facilmente nell’ambiente
personale, sociale e universitario di quest’ultima.
In secondo luogo, Il rispetto dell’autodeterminazione delle persone con disabilità è, infatti, un obiettivo sancito dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni possono essere invocate al fine di interpretare quelle della direttiva 2000/78, ivi compreso l’articolo 2, paragrafo 5, di quest’ultima. La direttiva in parola, infatti, deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a tale convenzione (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C-397/18, EU:C:2019:703, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Infine, il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta concretizza il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure volte a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita comunitaria, diritto che rientra tra quelli riconosciuti dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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