Con ordinanza n.
23965 del 25 giugno 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
ribadito che l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un
terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al
giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato.
Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all’originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ. 2124/1994). Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c.., che disciplina le modalità della...
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