Con ordinanza
n. 3096 del 2 febbraio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che la clausola penale inserita in un contratto di leasing
traslativo è legittima se, in caso di risoluzione, permette al concedente di
ricevere non più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.
Tali principi sono stati confermati dalla recente sentenza resa dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un. 28 gennaio 2021, n. 2061) secondo cui “l’equo compenso, ai sensi del primo comma dell’art. 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto. In tale contesto quindi si è fatta applicazione del secondo comma dell’art. 1526 c.c. e del principio già contemplato dall’art. 1384 c.c....
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