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L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
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Con sentenza n. 28 del 27 febbraio 2024, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 633 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3,
42 e 47 della Costituzione, «nella parte in cui si applica anche all’invasione
a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni».
L’art. 633 c.p. punisce, a querela della persona offesa, la condotta di «[c]hiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto». Nel comma 2, l’art. 633 c.p. prevede una ipotesi aggravata, per la quale si procede d’ufficio, nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di «invasione», elemento tipico della fattispecie in questione, postula non modalità esecutive violente o l’uso di una forza...
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