Con sentenza n. 7539 del 21 marzo 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza di comprovato preesistente vincolo pertinenziale, non vale sostenere che solo dalla manifestazione di una volontà espressa può dedursi che l’alienante abbia voluto alienare solo la cosa principale, separandola da quella accessoria. Non si registra, invero, alcun contrasto con il testo normativo laddove si affermi, come nel caso, che non si tratta di separare il bene, destinato alla funzione accessoria, da quello principale, in assenza di una espressa e inequivoca volontà manifestata in tal senso dall’alienante. Ma, ben diversamente, di assegnare una tale destinazione a un bene che non consti risultare asservito a un bene principale (un tale asservimento è particolarmente evidente ove le due cose risultino “collegate” sul piano strutturale, o quello accessorio, dipendente obiettivamente – ad esempio per l’esistenza di un unico impianto...
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